Onorevoli Colleghi! - All'inizio del 2007, durante le giornate per l'apertura dell'anno giudiziario, in tutte le procure d'Italia sono stati divulgati i dati riguardanti i crimini commessi durante l'anno precedente. Dall'analisi di questi dati emerge che in Italia si sono registrati casi di abusi sessuali sui bambini per ben il 30 per cento in più, rispetto agli anni precedenti.
      Si è inoltre mantenuta drammaticamente bassa l'età media delle vittime di abuso, che va così da zero a cinque anni. Sempre dai suddetti dati si legge che le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto, il Lazio e la Campania.
      Nel 2006 sono state aperte circa 3.000 inchieste legate a minori scomparsi, il 20 per cento dei quali non viene più ritrovato, con il grave sospetto che molti di loro possano essere finiti nei giri delle reti pedopornografiche.
      Solo nel primo semestre del 2006 i siti, collettivi o individuali, pro-pedofilia hanno avuto un incremento del 300 per cento.
      Secondo quanto emerge da uno studio fatto sui pedofili: su un campione di ben 443 pedofili accertati, risulta che il 67 per

 

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cento, pari quindi a 299 abusanti, sia rimasto in stato di libertà, con l'aggravante di continuare a rimanere nella maggior parte dei casi a contatto diretto con i bambini.
      Sono in drammatico aumento anche i crimini legati alla pedofilia in internet, dove, secondo quanto riferito da associazioni che si battono contro la diffusione della pedofilia e da responsabili delle Forze di polizia, un sito pedopornografico, se ritenuto «di buona qualità», produce un introito giornaliero di almeno 90.000 euro, mentre il costo medio di una foto pedopornografica spazia invece tra i 30 e i 100 euro.
      È necessario, con riguardo alla necessità di contrastare la diffusione della pedofilia, riflettere attentamente su internet e sulla diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.
      A questo proposito, non si può non ricordare che nella trasformazione epocale che il mondo a livello planetario ha vissuto alla fine degli anni '80 dello scorso secolo, certamente un ruolo importante, più di quello che comunemente si tende a riconoscere, hanno giocato proprio le comunicazioni e, in particolare, l'affermazione di una loro nuova caratteristica: che la gestione e la creazione di comunicazione fosse adesso destinata ad essere gestita dal singolo cittadino. La rete internet porta con se questa particolare caratteristica: la grande possibilità che con internet la comunicazione sia gestibile, fruibile e addirittura generabile dal singolo cittadino.
      Tale nuova realtà necessita, però, di un'attenta riflessione, senza nasconderci la necessità che tale trasformazione possa e vada in alcuni casi controllata.
      È un confine labile quello su cui ci muoviamo, un confine tra l'affermazione e la difesa del principio di libertà di comunicazione e la necessità di controllarla. Comprendiamo tutti quanto sia difficile muoversi su questo confine. Eppure il legislatore ha il dovere di farlo allorquando l'individuo ha bisogno di aiuto.
      Non possiamo permettere che le nuove conquiste tecnologiche e culturali possano diventare lo strumento per la diffusione e l'espansione di crimini efferati come la pedofilia. Internet non può diventare il rifugio, lo strumento per crimini aberranti, dei pedofili. È necessario intervenire con decisione, responsabilità e misura.
      La pedofilia non è, d'altra parte, solo questione penale, legata esclusivamente alla dimensione del crimine. È prima ancora questione culturale. Deve diventare un crimine esecrabile nella coscienza collettiva, nell'humus di un popolo, una questione svilente, umiliante, vergognosa, dalla quale fuggire, come una peste sociale.
      Per questo i mezzi di comunicazione giocano un ruolo determinante. La coscienza di un popolo si forma anche grazie alla diffusione di determinati messaggi che non possono essere limitati, nel caso del contrasto alla pedofilia, così come per altri fenomeni, ma devono essere invece una costante, un punto di riferimento, un richiamo continuo, nel modo di comunicazione dei media.
      I mezzi di conunicazione di ogni genere, in primo luogo, devono assolvere a un ruolo di formazione culturale, di prevenzione contro il crimine della pedofilia e possono farlo attraverso, non solo l'affermazione di un'impostazione di generale e continuo ruolo pedagogico, ma anche grazie a campagne, mirate e differenziate nei metodi, di sensibilizzazione all'emarginazione e alla ghettizzazione del pedofilo.
      Questo tipo di intervento è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, per chi oggi bambino crescerà acquisendo come patrimonio certo e indiscutibile quello della mostruosità delle pratiche pedofile.
      Oggi siamo purtroppo distanti da tale realtà, sappiamo, infatti, che sette bambini su dieci navigano da soli senza alcun controllo da parte di adulti e che il 70 per cento degli «agganci» da parte di pedofili avviene nelle chat.
      Nel mondo, secondo un report delle Nazioni Unite ogni anno si stima che la cifra dei bambini violentati sia intorno ai 150 milioni. Il precedente segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, ha suggerito
 

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ad ogni Paese di adottare «drastiche misure di contrasto a tale turpe fenomeno».
      L'Italia persiste ad essere uno dei Paesi ad esportazione di turisti sessuali. Anche su questo riteniamo sia necessario riflettere per focalizzare gli strumenti di intervento più adeguati.
      Nell'Europa orientale ancora oggi ci sono 1.500.000 bambini che vivono fuori dalla famiglia, 900.000 dei quali sono rinchiusi in istituti, spesso in condizioni ai limiti della sopravvivenza. Solamente lo scorso anno in Romania sono stati abbandonati in strada circa 9.000 bambini.
      In grandi città italiane è ormai diffuso e incredibilmente tollerato che vi siano zone dedicate alla prostituzione di minori.
      La scuola deve essere un'altra protagonista della lotta alla pedofilia, probabilmente il fulcro, il settore più importante per debellare il vergognoso fenomeno dalla nostra società. È nelle scuole che si gioca una partita importante, sotto l'aspetto formativo, culturale, preventivo.
      Nelle scuole deve affermarsi una logica di collaborazione affinché qualsiasi area grigia sia cancellata e non sopravvivano omissioni, paure, connivenze di qualsiasi genere.
      Gli operatori scolastici e gli insegnanti devono diventare le prime sentinelle contro le pratiche pedofile, possono essere loro a individuarne la presenza e devono essere loro a denunciarne l'esistenza.
      Tale opera di intervento preventivo, sia culturale che formativo, nonché tale azione di avvistamento, di qualsiasi eventuale pericolo, non può essere demandato solo agli insegnanti e agli operatori scolastici. Qualsiasi operatore che abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di un possibile reato commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, deve essere messo di fronte all'obbligo di denuncia.
      Tale obbligo non può ammettere deroghe o riserve alcune. Tutti, nessuno escluso, devono sostenere la protezione dei minori, dei più piccoli e la loro difesa, è necessario poter contare sulla collaborazione attiva di tutti i soggetti possibili, ancora di più di quelli che hanno la possibilità di vivere vicino ai bambini e, dunque, hanno il dovere di proteggerli contro la brutalità, la vigliaccheria e l'infamia della pedofilia.
      Si deve intervenire con la massima energia a difesa dei più deboli. Per questo, si propone che tutti abbiano il dovere di denunciare qualsiasi atto di violenza contro i minori di cui siano a conoscenza.
      Lo spirito di questa proposta è certo quello di formare, di prevenire, nella consapevolezza che per sconfiggere l'orrore della pedofilia oltre che curare è necessario anche reprimere e punire. Per questo si propongono, quindi, diverse norme di modifica al codice penale e al codice di procedura penale. Senza ipocrisie, si deve puntare a inasprire le pene per comportamenti legati alle pratiche pedofile, con la convinzione che anche questo sia utile a debellare uno dei peggiori orrori che segnano la nostra collettività.
      Il garantismo, che sovrasta il nostro sistema, non deve costituire un ostacolo alla semplificazione delle procedure di intervento, anzi, quando la posta in gioco è la garanzia di bambini indifesi, velocità e determinazione devono necessariamente prevalere su ogni tecnicismo.
      La presente proposta di legge è divisa in tre capi, il capo I prevede norme preventive e consta di sette articoli.
      Con l'articolo 1 si rimanda a un decreto del Ministro della pubblica istruzione la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e non docente nelle scuole, nonché azioni di formazione e assistenza per i genitori, finalizzati ad una puntuale informazione. La norma coinvolge il personale e i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Infatti siamo convinti che la conoscenza del fenomeno, negli ambiti più vicini ai bambini, rappresenta la migliore forma di prevenzione e fornisce i mezzi per un tempestivo intervento di contrasto. La scuola, in particolare, essendo il luogo privilegiato di osservazione del minore, deve garantire un'efficace prevenzione mediante la responsabilizzazione degli insegnanti,
 

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troppo spesso impreparati nell'affrontare episodi di abuso sui minori.
      All'articolo 2 si rende più tempestiva l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno dei minori, in quanto il dirigente scolastico o il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale interviene immediatamente, per poi comunicarlo all'autorità giudiziaria.
      L'articolo 3 dispone il divieto di creare siti internet il cui contenuto sia finalizzato all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori pena l'oscuramento dei siti, e i responsabili della violazione sono sottoposti a pene detentive e a una multa onerosa. Il divieto è esteso per ogni canale di comunicazione che intende perseguire lo stesso fine.
      L'articolo 4 prevede l'inserimento di filtri anche sui servizi di internet messaging e di tipo chat, in quanto un alto numero di adescamenti di minorenni sulla rete avviene attraverso tali servizi. L'instant messaging è un'architettura client-server per inviare e conservare messaggi e contenuti. Il server gestisce e supporta tutta la comunicazione cliente-utente ed è mantenuto da un internet service provider (ISP), una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti casalinghi o ad altre imprese accesso a internet con i relativi servizi. Dopo l'autenticazione, i messaggi viaggiano in chiaro, non sono criptati e sono sempre inviati attraverso internet. L'internet protocol (IP) è un numero che identifica univocamente nell'ambito di una singola rete i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard IP: ciascun dispositivo ha, quindi, il suo indirizzo. Semplificando, un indirizzo IP può essere visto come l'equivalente di un indirizzo stradale o un numero telefonico dei dispositivi collegati su internet.
      All'articolo 5 si istituisce presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione un apposito ufficio dove un pool di magistrati ha la competenza specifica a trattare le ipotesi di reati sessuali perpetrati a danno dei minori, anche stranieri. Concentrare le suddette ipotesi di reato in un unico ufficio consente inoltre un miglior e più efficace coordinamento delle indagini delle Forze di polizia.
      All'articolo 6 è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo permanente, composto da esperti di ogni utile settore, con il compito di individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia.
      L'articolo 7 dispone l'estensione della misura preventiva della sorveglianza speciale ai soggetti che siano stati anche solo rinviati a giudizio per reati di pedofilia, quindi, in sostanza, privi di precedenti penali. Il motivo di tale previsione è nel fatto che, riguardo ai fenomeni di pedofilia è difficile l'individuazione di tali soggetti, e ancora più difficile è acquisire testimonianze, data la giovane età delle vittime. Così, anche se un eventuale procedimento penale dovesse risolversi a favore del presunto pedofilo, il sistema preventivo permetterebbe comunque di controllarlo con strumenti incisivi che, limitando notevolmente la libertà di movimento, potrebbero costituire un efficace ostacolo a un comportamento patologico che risulta sordo, per sua stessa natura, a qualsiasi tentativo di riabilitazione.
      Il capo II (articoli 8-14) apporta, tra l'altro, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e consta di sette articoli.
      All'articolo 8 si dispone l'introduzione di una nuova fattispecie di reato nel codice penale, al fine di combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio. La fattispecie dell'apologia della pedofilia non è prevista espressamente dalla legislazione vigente. Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione
 

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del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali. La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale.
      All'articolo 9, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente riprovevoli, si esclude la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati del reato di cui all'articolo 414-bis del codice penale, inserito dall'articolo 8 della presente proposta di legge.
      L'articolo 10 introduce, a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore, l'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno di minore. È fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino affinché il minore sia adeguatamente tutelato. Proprio in tali casi la scuola, al pari delle altre istituzioni, ha il compito di intervenire, comunicando all'autorità giudiziaria ogni situazione che potrebbe vedere coinvolto il minore come probabile vittima di un reato.
      All'articolo 11 si modificano le sanzioni già previste dal codice penale, inoltre si introduce il divieto per il condannato di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, nonché si prevede, nel caso in cui il denunciato sia un genitore, che gli incontri siano opportunamente protetti; questo perché di fronte ad un caso di denuncia di abusi sessuali, altre garanzie necessariamente devono soccombere. Sono previste pene accessorie che vietano al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima. Infine, si dispone un necessario coordinamento tra il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica che si occupano della stessa notizia di reato. Inoltre, la punibilità del reo per i reati ex articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) non è subordinata alla presentazione della querela della persona offesa dal reato. È inoltre dichiarata l'imprescrittibilità dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
      Con l'articolo 12 si introducono vincoli all'applicazione dell'articolo 609-nonies e di altri articoli del codice penale che prevedono la liberazione anticipata e altri benefìci. Inoltre si introduce, in caso di condanna, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      All'articolo 13 si introduce la pena della reclusione da tre a sei anni in caso di falsa denuncia o di simulazione di tracce dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.
      L'articolo 14 dispone, con modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale, che l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni per via telematica.
      Il capo III è composto da un unico articolo.
      L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale, i cui compiti sono elencati al comma 1 e la cui relazione annuale al Parlamento costituisce la base autorevole per ogni iniziativa da parte del Governo per contrastare efficacemente il fenomeno della pedofilia, a livello nazionale e nelle competenti sedi comunitarie e internazionali.
 

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